Con il termine sottoprodotto s’intende, secondo il TUA (Testo Unico Ambientale) “ qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”
In altre parole, corrisponde alla descrizione di sottoprodotto, qualsiasi scarto di produzione che possa essere reimpiegato nello stesso o in altri processi produttivi senza ulteriori trattamenti preventivi e che non risulti pericoloso per la salute umana o dell’ambiente.
Fonte: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Articolo 184 bis.
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