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Sottoprodotto

di Greta
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Con il termine sottoprodotto s’intende, secondo il TUA (Testo Unico Ambientale) “ qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. a) la sostanza o l’oggetto è originato  da  un  processo  di produzione, di cui costituisce  parte  integrante,  e  il  cui  scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato,  nel corso dello stesso o di un successivo processo  di  produzione  o  di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun  ulteriore  trattamento  diverso  dalla  normale  pratica industriale;
  4. d) l’ulteriore  utilizzo  è  legale,  ossia  la  sostanza   o l’oggetto soddisfa,  per  l’utilizzo  specifico,  tutti  i  requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e  la  protezione  della  salute  e dell’ambiente  e  non  porterà  a   impatti   complessivi   negativi sull’ambiente o la salute umana.”

In altre parole, corrisponde alla descrizione di sottoprodotto, qualsiasi scarto di produzione che possa essere reimpiegato nello stesso o in altri processi produttivi senza ulteriori trattamenti preventivi e che non risulti pericoloso per la salute umana o dell’ambiente.

Fonte: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Articolo 184 bis.

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